Modalità e criteri per la concessione d'incentivi fiscali
agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali. A cura di CICA Bologna, Assistenza
tecnica e servizi per lo sviluppo delle imprese.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
luglio è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90 concernente il Regolamento recante le modalità ed i
criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.
Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla
natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile
adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito
d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio
2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
L'incremento percentuale è riferito al complesso degli
investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di
informazione di cui al periodo precedente.
I medesimi soggetti di cui sopra possono beneficiare del
credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1%
l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli
stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati,
nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano
un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento
amministrativo del dipartimento per l'Informazione e l'editoria della
presidenza del Consiglio dei ministri.
Per l'anno 2018 la comunicazione telematica è presentata a
decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: C.I.C.A. Bologna
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