La sorveglianza sanitaria (comunemente chiamata, visita
medica) deve essere garantita ai lavoratori (art. 41 D.Lgs. n. 81/08) che sono
esposti a rischi specifici e, per i quali, in sede di Valutazione dei Rischi è
stata ravvisata la necessità di nomina del Medico Competente aziendale (il
Decreto utilizza il termine "ove previsto"). Il SETTORE AGRICOLO è
uno di quei settori lavorativi che necessita della nomina del Medico Competente
(MC), dal momento che l'attività agricola espone il lavoratore a rischi
specifici. La visita medica, a norma di legge, deve essere preassuntiva (come
la formazione). Tuttavia, la tipologia dell'attività agricola (assunzioni oggi
per domani) non permette un semplice adempimento di quanto prima detto. Questo
però non significa che la visita medica non debba essere eseguita, dal momento
che se accade un infortunio grave (malattia professionale o decesso), ad un
lavoratore non sottoposto a visita medica, il datore di lavoro ne risponde.
Inoltre non si deve fare confusione: i lavoratori stagionali, fino a 50
giornate annuali (DI 27/03/2013) devono essere sottoposti a visita medica, che
ha validità biennale (ammesso che vi sia una convenzione con la ASL o con i MC,
cosi come sancito all'art 2 DI 27/03/2013). La visita medica, allo stato
attuale delle norme che disciplinano il SETTORE AGRICOLO, deve essere garantita
anche per un solo giorno di lavoro.
Ing. Giuseppe Cacucci
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