L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese agricole
che determinano il reddito su base catastale, ex art. 32 del TUIR, e che
operano in regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34 del DPR. n. 633/72 sono
esonerate dall’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti per
l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole. Inoltre, viene
confermata l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto
di carburante destinato alle macchine agricole (non destinate a circolare su strada).
Con riferimento a quest’ultimo punto, si rammenta che
l’Amministrazione finanziaria, con circ. n. 13/E/18, in risposta ad apposite
questioni emerse dal confronto con Associazioni di categoria e singoli
contribuenti, ha chiarito, al par. 1.4., che le cessioni di carburanti per
trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia,
sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Relativamente alla questione della tracciabilità, l’Agenzia
evidenzia che considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico
(costi e ricavi), viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di
pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA
pagata per rivalsa. Di conseguenza per l’imprenditore agricolo che determina il
reddito secondo le risultanze catastali, viene meno l’obbligo di utilizzare
mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo
destinato alle macchine agricole.
Resta fermo naturalmente il rispetto delle norme generali
sull'antiriciclaggio, riguardanti l’uso del contante (ex art. 49, co. 1, D.lgs.
n. 231/2007).
Fonte: Confagricoltura
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