Per quanto riguarda il ricorso alla Prestazione Occasionale,
nel settore agricoltura, è importante capire se per questa tipologia
contrattuale trova o meno applicazione la normativa in materia di Sicurezza nei
luoghi di Lavoro. A tal proposito è opportuno ricordare che l'art. 3 c. 8
D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che la normativa in materia di Tutela della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (T.U.) si applica ai lavoratori che effettuano prestazioni
di lavoro accessorio a favore di un committente imprenditore. Vale a dire che
coloro i quali sono riconosciuti come imprenditori del settore agricolo
(iscritti nell'elenco IAP), possono assumere lavoratori per prestazioni
accessorie, ma nei confronti di quei lavoratori si applicano le disposizioni
del D.Lgs. n. 81/08. Nei confronti di coltivatori diretti, invece, trova
applicazione l'art. 21 D.Lgs. n. 81/08 e, qualora un coltivatore diretto assume
lavoratori per prestazioni occasionali, nei confronti di questi ultimi non
trova applicazione il D.Lgs. n. 81/08. Occorre precisare un aspetto importante.
A mio parere, la prestazione occasionale nel settore agricolo, fermo restando
che è applicabile ad una fascia ristretta di lavoratori e di imprese,
giustifica il ricorso a quella manodopera chiamata a svolgere lavori "semplici
e senza rischi specifici". Il datore di lavoro resta, sempre e comunque,
il garante della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, motivo per cui deve
valutare bene quando ricorrere alla prestazione occasionale e, soprattutto
verso quale lavoratore la applica.
Autore: Ing. Giuseppe Cacucci
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