Alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma anche
misti (settore di attività che consente l'immediata fruibilità di frutta e
ortaggi freschi già lavati, tagliati, e comunque pronti per essere consumati o
cucinati), si rende applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento;
Questi i chiarimenti dell'Agenzia forniti con Risoluzione dell' 08.04.2013 n.
23.
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, con
Risoluzione dell' 8 aprile 2013 n. 23/E, in merito all'aliquota Iva da
applicare sulla cessione dei c.d. prodotti ortofrutticoli di IV gamma misti ad
ingredienti vegetali non freschi/secchi o non vegetali. Alle cessioni dei
prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si rende applicabile
l'aliquota IVA del 4%, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella
A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.
La “IV gamma” è un settore di attività particolarmente
innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua
applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che
consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati,
tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o
cucinati.
Tra i prodotti di IV gamma di più recente
commercializzazione e affermazione sul mercato vi sono anche le insalate
“assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all’ortofrutticolo fresco di
IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o
secchi, ad es. crostini, noci, olive, ecc.) e/o di natura non vegetale (ad es.
formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc.).
Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un
contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri
ingredienti; oggi, l’evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del
freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima
ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa confezione con
gli altri ingredienti vegetali o non vegetali.
Proprio per questo motivo è stata espressa l’esigenza di
addivenire ad un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione
dell’aliquota IVA ai prodotti in questione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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