
In
particolare l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicazione del
regime di tassazione forfettario previsto dal comma 3 dell’art. 56 bis del
TUIR, ossia l’imponibilità del 25% dei ricavi conseguiti dalla persona fisica o
società semplice, che forniscono quei servizi di cui si sostanzia l’esercizio
dell’attività faunistica venatoria.
A tal
fine sarà necessario dimostrare che nello svolgimento dell’attività vengano
utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse che normalmente sono
impiegate nell’attività agricola principale. Il requisito della prevalenza
risulterà rispettato qualora il fatturato derivante dall’impiego di
attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale
risulti superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo di altre
attrezzature o risorse.
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