L’Agenzia
delle Entrate, dopo diversi incontri sul tema, ha emanato una risoluzione sul
tema delle aziende faunistiche venatorie (vedi risoluzione n. 73/E del
27/09/2018) in cui sancisce il principio in base al quale l’attività delle
aziende faunistiche venatorie può essere annoverata tra le “attività agricole
connesse”, di cui all’art. 2135 del c.c. (se esercitata da imprenditore
agricolo).
In
particolare l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicazione del
regime di tassazione forfettario previsto dal comma 3 dell’art. 56 bis del
TUIR, ossia l’imponibilità del 25% dei ricavi conseguiti dalla persona fisica o
società semplice, che forniscono quei servizi di cui si sostanzia l’esercizio
dell’attività faunistica venatoria.
A tal
fine sarà necessario dimostrare che nello svolgimento dell’attività vengano
utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse che normalmente sono
impiegate nell’attività agricola principale. Il requisito della prevalenza
risulterà rispettato qualora il fatturato derivante dall’impiego di
attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale
risulti superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo di altre
attrezzature o risorse.
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