Più flessibilità per il lavoro occasionale in agricoltura.
L’Inps ha pubblicato il 17 ottobre la circolare 103 con le istruzioni per
utilizzare i nuovi voucher in agricoltura a seguito delle modifiche al
contratto di prestazione occasionale introdotte dal “Decreto Dignità” (legge 96
del 9 agosto 2018). Per le imprese agricole sono state introdotte alcune novità
finalizzate a rendere più aderente alla realtà produttiva agricola le norme e
le procedure.
Cosa deve fornire il datore di lavoro
L’utilizzatore deve fornire: i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione;
l'oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo
presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che con la nuova
normativa è stato allungato da 3 a 10 giorni; il compenso pattuito per la
prestazione.
Una modifica riguarda dunque il periodo in cui può essere
impiegato il lavoratore che la nuova legge ha portato a 10 giorni dopo la
dichiarazione anticipata all’Inps.
La comunicazione – spiega l’Istituto - avviene mediante
l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps,
che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di
svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché
della durata complessiva della prestazione e la dichiarazione va trasmessa
almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Nel caso in cui il
lavoratore non venga impiegato l’utilizzatore può revocare la dichiarazione
inoltrata servendosi sempre della procedura informatica Inps.
E’ possibile anche aumentare le ore inserite nella
dichiarazione con l’indicazione del relativo compenso.
La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente
fissata dalle parti, nel rispetto delle misure minime orarie previste per il
settore agricoltura.
Per chi valgono i nuovi voucher
La circolare ricorda che il contratto di prestazione
occasionale in agricoltura si applica esclusivamente a:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate e cioè lavoratori privi di impiego che
dichiarano al portale nazionale delle politiche del lavoro la disponibilità
immediata a svolgere un’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di
politica attiva del lavoro (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di
reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Altra importante novità è rappresentata dal fatto che non dovranno
più essere le imprese a certificare la condizione soggettiva del prestatore ma
dovrà essere il lavoratore a dichiarare sotto la propria responsabilità la
condizione di studente, pensionato etc.. e soprattutto la non iscrizione
nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Solo in
questo caso il prestatore potrà essere reso disponibile nella piattaforma Inps
all’impresa agricola, esonerandola inoltre da responsabilità e sanzioni in caso
di autocertificazioni non veritiere.
Anche se si dovranno attendere i tempi tecnici di
implementazione della procedure della piattaforma, viene finalmente
riconosciuta la possibilità per l’intermediario dell’impresa di completare il
ciclo del servizio rendendo disponibile la funzione di alimentazione del
portafoglio aziendale.
In corso di implementazione anche la procedura di emissione
e stampa del mandato di autorizzazione di pagamento che consentirà all’impresa
di fornire al lavoratore al termine della prestazione, un tangibile atto di
riconoscimento del corrispettivo dovuto senza che questi debba attendere il
mese successivo alla prestazione.
L’Inps ricorda infine che il ricorso al lavoro occasionale è
consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato.
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