Con la circolare numero 103, pubblicata lo scorso 17
settembre, l’Inps ha trasmesso le informazioni su come utilizzare i nuovi
voucher anche nel settore agricolo a seguito delle modifiche al contratto di
prestazione occasionale introdotte dal “Decreto Dignità”. Ecco alcune novità.
Il datore di lavoro dovrà fornire i dati anagrafici e
identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione,
l’oggetto della prestazione, la data di inizio e il monte orario complessivo
presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che con la nuova
normativa è stato allungato da 3 a 10 giorni, e il compenso pattuito per la
prestazione. La comunicazione dovrà essere trasmessa almeno un’ora prima
dell’inizio della prestazione. Nel caso in cui il lavoratore non venga
impiegato l’utilizzatore può revocare la dichiarazione inoltrata servendosi
sempre della procedura informatica Inps.
E’ possibile anche aumentare le ore inserite nella
dichiarazione con l’indicazione del relativo compenso. La misura del compenso
delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto delle
misure minime orarie previste per il settore agricoltura. Il contratto di
prestazione occasionale in agricoltura si applica esclusivamente a: titolari di
pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di
età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; persone
disoccupate e cioè lavoratori privi di impiego che dichiarano al portale
nazionale delle politiche del lavoro la disponibilità immediata a svolgere
un’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del
lavoro; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione
o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Non dovranno più essere le imprese agricole a certificare la
condizione soggettiva del prestatore, ma dovrà essere il lavoratore a
dichiarare sotto la propria responsabilità. In corso di implementazione anche
la procedura di emissione e stampa del mandato di autorizzazione di pagamento
che consentirà all’impresa di fornire al lavoratore al termine della
prestazione, un tangibile atto di riconoscimento del corrispettivo dovuto senza
che questi debba attendere il mese successivo alla prestazione. Il ricorso al
lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che
occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
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