La concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei
terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli
professionali è subordinata all’impegno da parte dell’acquirente di coltivare o
condurre direttamente i terreni per i cinque anni successivi all’acquisto.
Con una recente sentenza, tuttavia, la Corte di Cassazione
ha affermato che l’agevolazione “possa in alcuni casi riconoscersi anche al
contribuente che, pur non essendo coltivatore al momento dell’acquisto e pur
avendo acquistato un fondo affittato sia però in grado di iniziarlo a coltivare
entro un termine ragionevole da tale acquisto”.
Pertanto, sulla base del ragionamento seguito dai giudici,
le agevolazioni possono essere invocate anche per l’acquisto di terreni agricoli
che al momento della compravendita non siano liberi ma occupati da un
affittuario a condizione, tuttavia, che l’acquirente “ponga in essere dopo
l’acquisto una attività univocamente diretta a coltivare il fondo”.
Tale attività – che si sostanzia nell’iniziativa di liberare
il fondo dall’affitto e che presuppone una breve durata residua del contratto
di affitto – “dovrà essere improntata alla massima diligenza” e dovrà essere
altresì diretta a non ingenerare equivoci nell’Amministrazione finanziaria circa
l’effettiva volontà dell’acquirente di iniziare in tempi brevi a svolgere
l’attività agricola sui terreni oggetto dell’acquisto agevolato, così
rispettando l’impegno quinquennale di coltivazione o conduzione diretta di tali
terreni”.
Fonte: Il Punto Coldiretti
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