L’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - ente pubblico economico nazionale
con sede legale in Viale Liegi n. 26 - 00198 (Roma) intende incentivare
sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A
tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato “Agevolazioni per
l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione
Europea con il numero SA.50598(2018/XA) il presente Bando si pone l’obiettivo
di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per
la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante
l’erogazione di un contributo in conto interessi.
3.1 Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal
presente Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n.
SA.50598 (2018/XA), è concesso un contributo in conto interessi nella misura
massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00) erogabile per il 60%
alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio
dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta
attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In
conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014,
l’attuazione del piano non può avere inizio prima della determinazione di
concessione delle agevolazioni, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di
stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e deve essere completata in
un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal
contributo.
3.2 In applicazione della Comunicazione della Commissione
europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il tasso annuale di riferimento
massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al tasso base –
consultabile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html -
vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle
agevolazioni aumentato fino a 220 punti base.
3.3 Ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso,
essere inferiore allo 0,50% annuo.
3.4 La durata del piano di ammortamento dell’operazione
può, su domanda del richiedente, essere alternativamente di:
• 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)
3.5 Ilcontributosaràerogatoconleseguentimodalità:
- fino alla data di verifica della corretta attuazione del
piano aziendale sarà corrisposta all’ISMEA la rata di ammortamento calcolata
applicando il contributo in conto interessi nella misura del 60%
dell’agevolazione concessa;
- in caso di esito positivo della verifica, dalla data di
verifica stessa, sarà corrisposta all’ISMEA la rata calcolata applicando il
contributo in conto interessi nella misura del 100% dell’agevolazione e la
prima rata in scadenza sarà ridotta in misura corrispondente alle maggiori
somme in precedenza versate dal beneficiario;
- in caso di esito negativo della verifica, dalla data di
verifica stessa, il beneficiario sarà tenuto a pagare all’ISMEA la rata
calcolata senza applicazione del contributo in conto interessi. La prima rata
utile sarà di conseguenza aumentata in misura corrispondente alle minori somme
in precedenza versate dal beneficiario.
3.6 I contributi previsti dal presente Bando possono essere
cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014. Nel caso di società agricola,
possono beneficiare del contributo due o più giovani – ciascuno in possesso
dei requisiti di cui all’art. 4 - che assumano congiuntamente la titolarità
dell’azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle
condizioni di insediamento, fermo restando che l’ammontare del contributo resta
contenuto nei limiti previsti dal precedente comma 3.1.
Nessun commento:
Posta un commento