La partecipazione al
presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di
presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a. età compresa tra i
18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
b. cittadinanza in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. residenza nel
territorio della Repubblica Italiana;
d. possesso di
adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da
almeno uno dei
seguenti documenti:
- titolo di studio di
livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di
scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza
lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno
due anni in qualità
di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore
agricolo, documentata
dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di
frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione
professionale.
Qualora il giovane, al
momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e
competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che
dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali –
salve le condizioni necessarie a realizzare l’insediamento che devono
sussistere come da successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 - entro 36 mesi dalla data di
adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale
dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo,
deve essere formalizzata , a pena di esclusione, nel piano aziendale.
4.2
Nelcasodiinsediamentoinimpresaindividuale,aifinidellastipuladell’atto di
concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale
capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di
comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni,
deve risultare, a pena di decadenza:
a. titolare di partita
IVA in campo agricolo;
b. iscritta al
registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. iscritta al regime
previdenziale agricolo.
4.3. Nel caso di
insediamento in società agricola, al momento della presentazione della
domanda, a pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e
la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:
a. essere titolare di
partita IVA in campo agricolo;
b. essere iscritta al
registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto
sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo
2135 del codice
civile;
d. recare la
indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella
denominazione sociale;
e. non essere
assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né
avere in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
f. avere una
maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di
soci di età compresa
tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
g. essere amministrata
da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i
41 anni non compiuti.
4.4 Sempre con
riferimento all’insediamento in società agricola, ai fini della stipula
dell’atto di
concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della
determinazione di ammissione, a pena di decadenza, il soggetto richiedente deve
iscriversi al regime previdenziale agricolo, nonché assumere la
responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima –
realizzando le condizioni di insediamento - ed esercitare sulla stessa pieno
potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di
concessione delle agevolazioni.
4.5 Lo statuto della
società deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di
quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per
tutta la vigenza dell’operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle
agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno dei criteri di
esclusione di cui al successivo articolo 5.
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