lunedì 27 gennaio 2020

Incentivi 2020: il credito R&S solo alle imprese agricole con redditi d’impresa


La rimodulazione degli incentivi volti alla crescita ed alla modernizzazione delle imprese rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la recente Manovra di Bilancio.
La riconversione degli incentivi relativi ai nuovi investimenti in crediti d’imposta, in particolare super e iperammortamento, ha aperto l’accesso a tali agevolazioni anche a tutte le imprese agricole ma, la revisione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S) nega il beneficio alla maggior parte delle imprese del settore primario, che oggi producono esclusivamente redditi di natura fondiaria.
Infatti, la disposizione relativa al credito R&S riportata al comma 199, art. 1 della L. 160/2019, indica che “possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa […]”.
La definizione dei soggetti ammessi è del tutto in linea con quella prevista per gli altri crediti d’imposta relativi agli investimenti, se non fosse per quell’ultima precisazione “d’impresa” che ne esclude pertanto l’accesso a quelle imprese agricole che determinano il proprio reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR: imprese individuali e società semplici.
Soggetti ammessi
Ne consegue che, per le imprese del settore primario, l’accesso al credito d’imposta R&S è ammesso per le altre società di persone diverse dalla società semplici (Snc, Sas) e per tutte le società di capitali.
Anche le società agricole che, avendone i requisiti, hanno optato per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32, possono beneficiare del credito R&S in quanto la natura del reddito da esse prodotto non muta e permane nell’ambito del reddito d’impresa (Snc, Sas, Srl e Cooperative).
Le imprese agricole operanti in forma individuale o di società semplice rientrano in gioco solo qualora svolgano le seguenti attività:
          agriturismo;
          allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai propri terreni (art. 56, comma 5 del TUIR);
          coltivazione di vegetali su più piani, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (art. 56-bis, comma 1 del TUIR);
          attività connesse dirette alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli da cui si ottengano prodotti diversi da quelli indicati nel D.M. 13/02/2015 (art. 56-bis, comma 2);
          attività connesse di prestazione di servizi (art. 56-bis, comma 3);
          produzione di energia elettrica oltre franchigia (L. 266/2005, comma 423);
          enoturismo;
          oleoturismo.
Le spese ammesse
Il comma 200 della Legge di Bilancio 2020 indica che sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) [1] del punto 15, paragrafo 1.3, della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge (entro il 29 febbraio), sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
Nei commi 200, 201 e 202 sono indicate, per le diverse tipologie di attività, le modalità di calcolo della base di calcolo in relazione alle diverse voci di spesa ammesse.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere depurata da altre sovvenzioni o dai contributi, a qualunque titolo ricevuti, sulle stesse spese ammissibili. Definita la base di calcolo il credito d’imposta si dovrà calcolare:
          per le attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, nella misura del 12%, calcolata su un limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
          per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, nella misura del 6%, calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
          per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, nella misura del 6%, calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
          per le attività di innovazione tecnologica, previste dal comma 201, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione, nuovi o sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Rientrano tra le spese ammesse, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le suddette misure, anche le spese sostenute dalle imprese per il personale, i tecnici ed i ricercatori, titolari di rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo impiegati direttamente nella operazione di ricerca e sviluppo e siano svolte internamente all’impresa.
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[1] 2014/C 198/01 Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
1.3. Definizioni
15.      15. Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni
16.      j) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizza zione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo speri mentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
17.      m) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
18.      q) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;


Fonte: Consulenza Agricola.it Circolare n 25/2020


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