mercoledì 12 febbraio 2020

Calamità naturale: nuovi criteri e modalità di concessione aiuti per le aziende agricole


Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali. (20A00839) (GU Serie Generale n.34 del 11-02-2020)

Il decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite  dalle seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:
    valanghe;
    frane;
    inondazioni;
    trombe d'aria;
    uragani;
    incendi di origine naturale;
    sisma ed eruzioni vulcaniche.
Per danni a :
Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «immobile ad uso  produttivo»:  l'edificio  e/o  il  manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art.  4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla  data della calamita';
    b) «beni mobili strumentali»:  i  beni,  ivi  compresi  impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario  o,  per  le  imprese  in  esenzione  da  tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri  registri  detenuti dalla pubblica amministrazione;
    c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e  i  prodotti  finiti connessi all'attivita' dell'impresa.
  4. Gli aiuti di cui  al  presente  decreto  sono  subordinati  alle
seguenti condizioni:
    a) il riconoscimento formale del carattere di calamita'  naturale
dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche';
    b) la sussistenza di un nesso causale diretto  tra  la  calamita' naturale e il danno subito dall'impresa.
CLICCA QUI SOTTO PER LEGGERE IL DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-11&atto.codiceRedazionale=20A00839&elenco30giorni=false

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