lunedì 24 febbraio 2020

Esonero Contributivo in Agricoltura


La Legge di Bilancio 2020 ripropone l'esonero contributivo per coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Infatti L’art. 1 c. 503 L. 160/2019, al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, riconosce ai CD e agli IAP, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero per un periodo massimo di ventiquattro mesi dal versamento della totalità dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS).

Nel dettaglio, dal punto di vista soggettivo:

- sono coltivatori diretti (CD) gli agricoltori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse. A livello temporale l’impegno lavorativo annuo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate e il coltivatore diretto deve far fronte autonomamente o tramite la propria famiglia ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo complessivo;

- sono imprenditori agricoli professionali (IAP) i piccoli imprenditori  che dedicano alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo e ritraggono da esse almeno il 50% dei propri redditi globale di lavoro (25% qualora l’attività venga svolta in zone svantaggiate).

La decontribuzione in oggetto è circoscritta alla quota di assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e al contributo addizionale di cui all’art. 1 c. 107 L. 160/75 (dovuto dallo IAP e dal CD per l‘intero nucleo). Nessuna riduzione è stabilita per il contributo di maternità (dovuto da ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale di CD e IAP) e premio INAIL (dovuto esclusivamente dal CD).

L’esonero contributivo non rappresenta una novità assoluta, essendo stata introdotta per la prima volta, per l’anno 2017, dall’art. 1 c. 344 e 345 L. 232/2016 e prorogata per l’anno successivo (2018) dall’art. 1 c. 117 e 118 L. 205/2017.

Rispetto al passato la norma attuale prevede una totale decontribuzione biennale mentre nelle precedenti versioni alla decontribuzione triennale seguiva un ulteriore biennio con agevolazione decrescente, prima al 66% e poi al 50%.

Dal punto di vista applicativo, come già precisato dall’INPS in relazione alle previgenti norme si evidenzia che:

- l'esonero di cui trattasi non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente ed è subordinato alla regolarità relativa agli obblighi contributivi, al rispetto ed alla tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli obblighi di legge derivanti dalle qualifiche di CD e IAP nonché alla corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale;

- “nuova iscrizione nella previdenza agricola” deve intendersi riferita, sia per CD (con riferimento al solo “capo nucleo CD”) che per IAP, a soggetti che non siano già stati iscritti, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio attività per la quale si chiede l’applicazione del beneficio. Ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà̀ imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già̀ esistenti.

Fonte: fiscopiu.it

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