Considerate alcune perplessità, da parte degli addetti ai
lavori, riguardo l'obbligo della vaccinazione ai lavoratori agricoli, ho
presentato un quesito allo SPeSAL, il quale ha provveduto a rispondere
ufficialmente, condividendo la risposta con i dipartimenti dell'area Nord e Sud
e con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari.
Sinteticamente, riporto le risposte ai quesiti.
1) La vaccinazione anti-tetanica è OBBLIGATORIA per i
lavoratori agricoli, così come sancito dalla Legge n. 292 del 5 marzo 1963 e
dal DPR n. 1301 del 7 settembre 1965.
2) I lavoratori agricoli che dimostrano di aver effettuato
la prenotazione per sottoporsi alla vaccinazione anti-tetanica presso lo
sportello ASL territorialmente competente, non possono essere adibiti alla
mansione in attesa di effettuare la vaccinazione stessa.
3) Non è sufficiente allegare, alla cartella sanitaria, il
rifiuto sottoscritto dal lavoratore, che seppur correttamente informato sui
rischi decide consapevolmente di non sottoporsi alla vaccinazione. Il
lavoratore che si rifiuta non può essere adibito alla mansione.
Ing. Giuseppe Cacucci
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