Nuova sentenza della Cassazione sull’estensione dei principi
ICI all’IMU, per i terreni agricoli qualificati dal Comune “aree edificabili”:
se sono posseduti, condotti ed utilizzati per scopi agricoli da uno dei
comproprietari con qualifica di CD o IAP, si considerano terreni agricoli. La
norma che disciplinava l’ICI, dispone la “finzione giuridica” per la quale si
considerano in ogni caso non edificabili ai fini dell’applicazione
dell’Imposta, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione
agricola. La disposizione si applica anche se il terreno è posseduto da più
comproprietari ma è condotto da uno solo di essi, a condizione che quest’ultimo
sia Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale.
Tre sono quindi le condizioni per fruire delle agevolazioni
conseguenti:
• il possesso del terreno da parte di CD o IAP;
• la conduzione diretta dello stesso da terreno parte degli
stessi soggetti di cui al punto precedente;
• l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Nel
rispetto dei suddetti requisiti, l’Imposta deve essere applicata in funzione
del suo valore catastale, a prescindere dalla potenzialità edificatoria. In
conseguenza di ciò, l’area edificabile deve essere considerata come terreno
agricolo e questo non può che valere anche per gli altri comproprietari, dato
che la riconosciuta destinazione agricola, rende incompatibile lo sfruttamento
edificatorio.
Quanto appena affermato trova riscontro nell’art. 1102 del
codice civile, che rende impossibile per i comproprietari non direttamente
interessati dalla conduzione agricola del terreno, alterarne la destinazione
del fondo, utilizzato dal CD o IAP per le attività agricole. Da qui,
l’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area. Il principio si estende
anche alla strumentalità degli immobili utilizzati per le attività agricole,
che sempre più spesso i comuni contestano ai comproprietari: se l’immobile è
strumentale alle attività agricole, lo è per tutti, conduttori CD o IAP e
comproprietari dello stesso.
Fonte: Agricultura.it
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