lunedì 25 novembre 2019

Le nuove regole sugli appalti mettono in crisi le aziende agricole


Con la manovra finanziaria, prevista per il 2020, si complicano le regole per l’affidamento a terzi di un’opera o di un servizio.

L’articolo 4 del D.L. n. 124/2019 (il cosiddetto Decreto Fiscale), prevede l’obbligo, per il committente, di versare le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio, dall’appaltatore o affidatario.

Tale previsione è stata introdotta con lo scopo di contrastare l’omissione del versamento delle ritenute e l’illecita somministrazione di manodopera nell’ambito dei contratti d’appalto.

Per raggiungere tali obiettivi, sono stati aggravati gli adempimenti per le aziende che intendono affidare a terzi una lavorazione. Riassumendo le osservanze richieste dalla norma:

l’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi precedenti alla scadenza di versamento delle ritenute, versa al committente l’ammontare complessivo di quanto dovuto su uno specifico conto corrente bancario o postale;
il committente, che riceve le somme, esegue il pagamento in luogo dell’appaltatore, senza poterle compensare con altri crediti erariali eventualmente a lui riconosciuti;
le imprese appaltatrici trasmettono via PEC al committente l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, indicando le ore di lavoro prestate, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, specificando quali sono relative alla prestazione affidata dal committente. Andranno inoltre indicati i dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento utilizzate per effettuare i versamenti;
il committente, una volta effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici, comunica mediante PEC, entro cinque giorni, l’effettuazione del pagamento.
Il sistema, come sopra descritto, richiede una serie di adempimenti che non sempre possono risultare sostenibili considerata la struttura media degli operatori nel settore primario.

Per limitare tale problematica, il legislatore ha previsto che la suddetta norma debba essere applicata esclusivamente alle imprese che:

risultino in attività da meno di cinque anni o, in alternativa, abbiano eseguito, nei due anni precedenti, versamenti, registrati nel conto fiscale, per un importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro;
non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, relativi a tributi e contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Nonostante si sia tentato di ridurre l’impatto applicativo della norma, le associazioni di categoria, a tutela delle imprese colpite dalle predette disposizioni, stanno chiedendo l’abrogazione dell’articolo 4 in sede di conversione del Decreto Legge.

Fonte: Consulenza Agricola

Nessun commento:

Posta un commento