martedì 5 febbraio 2013

Tutela alberi monumentali, da oggi è legge dello Stato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio della Legge 10 del 2013, approvata definitivamente dalla Commissione Ambiente del Senato lo scorso 21 dicembre, per la prima volta in Italia da oggi è legge dello Stato la tutela degli alberi monumentali: i Comuni dovranno censirli e chi ne provoca il danneggiamento o l'abbattimento dovrà pagare fino a 100 mila euro di sanzione.
Le nuove norme riguardano in generale lo sviluppo del verde urbano e prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre di ogni anno, l'obbligo per i Comuni di rispettare standard minimi in materia di verde pubblico per abitante, misure per favorire la creazione attorno alle città di 'cinture verdi' e soluzioni architettoniche innovative quali le coperture a verde sui lastrici solari e sulle pareti degli edifici.
Secondo le stime del Corpo Forestale, che dagli anni '80 stila una lista degli "alberi di notevole interesse", in Italia ci sono circa 22.000 alberi di particolare interesse tra cui 2.000 esemplari di grande interesse e 150 di eccezionale valore storico o monumentale. Si va dal Castagno dei Cento Cavalli a Sant'Alfio, con il suo tronco che misura ben 22 metri di circonferenza, alla quercia delle streghe di Capannori dall'aspetto bizzarro e un po' tetro; dal liriodendro del parco Besana di Sirtori in provincia di Lecco, alto ben 50 metri, all'oleastro di San Baltolu di Luras che per raggiungere le sue attuali dimensioni (la circonferenza del tronco di quasi 12 metri e un'altezza di 15 metri) si calcola abbia impiegato oltre due millenni.
Sono i 'grandi alberi' o 'patriarchi della natura', i secolari alberi monumentali testimone della storia d'Italia. Come gli "Alberi della Liberta'", piantati dagli aderenti ai moti carbonari, o il cipresso di San Francesco in Umbria. Da oggi, per la prima volta in Italia, la loro tutela è legge dello Stato.
Finora, la tutela degli alberi monumentali era stata oggetto di un'integrazione del Codice Urbani con la quale gli alberi erano stati introdotti tra i beni culturali che possono essere vincolati. Si trattava, però, di una semplice indicazione che dava facoltà alla sovrintendenza di richiedere il vincolo, ma secondo la quale un albero secolare che si trovasse in una proprietà privata poteva essere abbattuto senza conseguenze legali, se il vincolo non era stato richiesto dal proprietario. Alcune Regioni erano corse ai ripari dotandosi di leggi di tutela, come nel caso della Puglia che ha adottato una normativa ad hoc di tutela del patrimonio arboreo, mentre la Regione Siciliana, tramite decreto, ha istituito l'albo dei suoi alberi secolari che finora ha censito 243 piante. Mancava, però, una normativa unica e l'albo nazionale degli alberi secolari, del quale tanto si è discusso, non è mai stato realizzato e che ora potrebbe prendere corpo con il censimento previsto dalla norma da parte degli enti locali.

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