lunedì 12 ottobre 2020

Niente IMU per gli agricoltori pensionati

 

L’esenzione IMU sui terreni agricoli si applica anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, già titolari di pensione, se continuano a svolgere la loro attività.

A chiarire tale concetto è intervenuto dapprima il MEF con la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012,  poi con la Risoluzione n. 1/DF pubblicata il 28 febbraio 2018 e, da ultimo, anche il legislatore con il Decreto Agosto.

La possibilità di beneficiare dell’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli non è preclusa ai pensionati, che possono continuare a permanere nel regime di agevolazioni previste, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero:

·       il possesso del fondo;

·       la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;

·       la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004;

·       l’iscrizione nella previdenza agricola.

I chiarimenti che il MEF aveva fornito a tal proposito, riguardavano la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale e la possibilità di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola, anche a seguito della percezione della pensione:

·       per quanto riguarda la definizione di coltivatore diretto, ai sensi dell’art. 1647 c.c., ottiene la qualifica di CD il soggetto che detiene e coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” e la sua forza lavorativa non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta per la conduzione del fondo;

·       per quanto riguarda la figura dell’imprenditore agricolo professionale, l’art. 13 del D.L. 201/2011 lo definisce come colui che dedica alle attività agricole previste dall’art. 2153 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Quindi, hanno diritto all’esenzione IMU anche i soci delle società di persone che svolgono l'attività agricola, a condizione che abbiano la qualifica di CD o di IAP.

Allo stesso modo, va riconosciuta l’esenzione IMU sui terreni anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In buona sostanza, tali soggetti, anche se percepiscono già un trattamento pensionistico, possono comunque beneficiare delle agevolazioni IMU a patto che:

·       mantengano lo status di CD o IAP;

·       continuIno a svolgere l’attività agricola;

·       siano iscritti alla gestione previdenziale.

Da ultimo, con l'art. 78-bis del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 104/2020, è stato stabilito che, “al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l'articolo 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata Legge n. 145 […]”.

Tale norma, avendo efficacia retroattiva, consente di applicare le agevolazioni IMU anche per i periodi di imposta passati; pertanto, al pensionato, o ai familiari coadiuvanti, è concesso di chiedere la restituzione del tributo eventualmente versato nei cinque anni precedenti.

 

Fonte: Consulenza Agricola

Nessun commento:

Posta un commento