mercoledì 2 dicembre 2020

Norme per la produzione e la commercializzazione deimateriali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 Atto del Governo 212

 

Lo schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo 212), recante "Norme per la produzione e lacommercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", composto di 39 articoli- suddivisi in 6 capi - e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 dellalegge n. 117 del2019 (legge di delegazione europea 2018).Si ricorda che il suddetto art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi perl'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei:- regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per lepiante;- regolamento (UE) n. 2017/625limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante (ilsuccessivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione delmedesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, alrispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia disementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali dimoltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031e 2017/625. Si ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati contestualmente presentati anche l'atto del Governo 208 (recante norme per la produzione e lacommercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive), l'atto del Governo209 (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi) e l'atto del Governo 211 (recantenorme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri),oggetto di distinti dossier di documentazione.

l Reg. (UE) n. 2031/2016, che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischifitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi perle piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Glioperatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a lorodisposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificarealla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misurenecessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Statomembro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventualipresenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani diemergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantenae strutture di confinamento.Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lospostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale,salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette.Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetalinell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di export. Gli operatori professionali sono tenutia istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodottivegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni.Il regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.IlReg. (UE) n. 625/2017 modifica la normativa in maniera di controlli ufficiali, introducendo una disciplinatrasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sullasalute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamentomantiene l'approccio basato sul rischio ma gli conferisce una diversa valenza.La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode,alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischiopossono, inoltre, aver riguardo ai dati in ordine alla conformità o meno dell'operatore o la probabilità che iconsumatori siano indotti in errore circa le caratteristiche del prodotto agroalimentare.I controlli saranno, quindi, effettuati con una frequenza rapportata al rischio; i posti di controllo dovranno rispettarerequisiti comuni; sarà introdotto un Documento di ingresso comune in salute per le spedizioni provenienti dai Paesiterzi. Gli Stati membri sono chiamati a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e le altre autoritàdi controllo come l'autorità giudiziaria. Le autorità designate per il controllo dovranno agire nel pubblico interesse,essere adeguatamente finanziate e offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Le Autorità competenti devonotenere aggiornato il registro degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. I controlli potranno essere delegati ad uno opiù organismi o persone fisiche purché vengano rispettati alcuni requisiti. È prevista l'istituzione di laboratori e centridi riferimento, alcuni di riferimento dell'Unione europea, i c.d. EURL. All'art. 97 si prevede la possibilità di stabilirecentri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare al fine di fornire conoscenzespecialistiche per rilevare metodi per rilevazione di pratiche fraudolente.Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazioneeuropea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019).È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia,degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico - che venga acquisito il parere delle competentiCommissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento dellapresentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).I princìpi e criteri direttivi specifici relativi al decreto legislativo in esame (e agli altri sopra ricordati) fanno riferimentoa:- adeguamento e semplificazione delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore(ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);- coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza giuridica;- risoluzione di eventuali incongruenze;- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione deiregolamenti in esame;- adozione di un Piano di emergenza nazionale (il riferimento sembra essere alla definizione delle procedure perl'adozione di un Piano);- adeguamento dei posti di controllo transfrontaliero;- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi dellepiante;- designazione dei Laboratori nazionali di riferimento;- individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;- ridefinizione del sistema sanzionatorio;- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per destinarle alle misure di eradicazione, gestione e coordinamento, nel limite del 50% del valore complessivo;- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.La relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la nuova basenormativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione deimateriali di moltiplicazione vegetativa della vite. "Al riguardo sono state raccolte (...) tutte le normevigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale dimoltiplicazione vegetativa della vite. Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la pienaapplicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e(UE) 2017/625. Il succitato provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti,apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando,aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomietenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali".

 

CONTENUTO

Capo I: Norme generali (artt. 1-8)L'art. 1 reca il campo di applicazione del provvedimento in esame. Esso stabilisce le norme per laproduzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazionenell'Unioneeuropea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitariavigente. Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata ladestinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali esufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE)2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).L'art. 2 reca le definizioni di: «Avente causa»; «Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al RegistroNazionale»; «Campo di produzione»; «Centro aziendale»; «Certificato del costitutore»; «Clone»;«Costitutore»; «Materiali di moltiplicazione»; «Micropropagazione»; «Operatore professionale»;«Richiedente»; «Varietà»; «Varietà pubblica»; «Vigneti di viti-madri»; «Vite»; «Vivai di viti».L'art. 3 indica quali sono le categorie dei materiali di moltiplicazione della vite.L'art. 4 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autoritànazionale competente ai fini dell'applicazione del rovvedimento in esame.L'art. 5 indica le competenze del Servizio fitosaniatario centrale. In particolare, ad esso compete: a) ilcoordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità deimateriali di moltiplicazione; b) l' attività di informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, delpersonale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III (rectius Capo III); c) il coordinamento delle proveufficiali di Distinguibilità, Unifornità e Stabilità (DS) di cui all'art.14; d) la predisposizione delle modalità diattuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito ilparere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante- Sezione materiali di moltiplicazionedella vite; e) il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base f) latenuta di giornamento del Registro nazionale delle varietà; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei datidelle denunce di cui all'art. 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26. Il Ministro, con propriodecreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici odi ricerca nazionali che, per stutto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso dellaproduzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUSin applicazione del Capo II.L'art. 6 prevede che ai Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome competono il controlloufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.L'art. 7 prevede che il Servizio Fitosanitario Centrale si avvalga del Gruppo di lavoro permanente perla protezione delle piante - Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, istituito con decreto ministeriale30 giugno 2016, che ha compiti tecnici consultivi e propositivi.L'art. 8 indica gli obblighi degli operatori professionali. In particolare, l'operatore professionale cheproduce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragionesociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli OperatoriProfessionali (RUOP) in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del MIPAAF,su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minimedi attrezzature e le relative procedure di controllo di moltiplicazione della vite. Il Servizio FitosanitarioRegionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione aiServizi Fitosanitari Regionali coinvolti.Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivitàpuò essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.Capo II: Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (artt. 9-20)L'art. 9 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, che permettel'identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui al articolo 10 ed è pubblicato e resoconsultabile nell'ambio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con successivo decreto delMinistro sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro. All'interno dello stesso èistituita un'apposita sezione dove sono riportate le varietà geneticamente modificate.L'art. 10 indica quali sono le informazioni che devono essere contenute nel Registro. Il Servizio FitosanitarioCentrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente ladescrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e delclone.L'art. 11 prevede che Presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) sia costituito il Campocatalogo delle varietà dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di vitiiscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria e/o nazionale. IlCREA-VE inoltra, annualmente, una relazione al MiPAAF relativamente al mantenimento e alla consistenza delcampo catalogo.L'art. 12 disciplina la domanda di iscrizione di una varietà di vite.L'art. 13 regola l'esame - da parte del MIPAAF - della domanda di iscrizione di una varietà di vite.L'art. 14 prevede i requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite a registro nazionale.L'art. 15 disciplina l'esecuzione delle prove ufficiali.L'art. 16 regola l'iscrizione della varietà.In particolare, la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova, su parere del citato Gruppo di lavoropermanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel RegistroNazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per levarietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulleprove effettuate. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in unaltro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima dovrà essere nel Registro come sinonimo.Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservatauna delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà ècancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezionemateriali di moltiplicazione della vite, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzettaufficiale. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domandadi iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Le varietà provenientida altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presenteTitolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale. La varietà che riveste particolare interesse per laviticoltura nazionale, Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazionedella vite, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta. L'art. 17 regola la domanda di iscrizione di un clone di vite al Registro.L'art. 18 prevede la successiva iscrizione di un clone nel Registro nazionale con decreto del Ministero dapubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.italiana.L'art. 19 prevede che le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezioneconservatrice idonei dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. La selezioneconservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dairesponsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite con successivo decreto delMinistro.L'art. 20 prevede che una varietà di vite geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi secondo ladefinizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, (che qualifica "organismo"un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico) può essere iscritta nel registro nazionalesolo se sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente,previste dal medesimo decreto legislativo. L'ammissione al registro di una varietà geneticamente modificata èconcessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti: a) l'autorizzazione all'immissione in commerciorilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; b)l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla autorità nazionale competente di uno Stato membro, aisensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; c) l'autorizzazione all'immissione in commerciorilasciata dal Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, quale autorità competenteai sensi dell'art. 18,comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dallamedesima autorità, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

 

Capo III: Controlli e certificazioni (artt. 21-28)

L'art. 21 indica le regole generali in materia di controlli ufficiali sui materiali di moltiplicazione della vite.Essi, in particolare, si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzatiall'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione eimmissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione,manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi eprove colturali. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali dimoltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.L'art. 22 istituisce il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale e da uno o più organismidelegati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, autorizzato con decreto del Ministro, preventivamente formatoallo scopo e iscritto al predetto Registro. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualificadi ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnicoautorizzato ai predetti controlli.L'art. 23 indica quali sono le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e i loro requisiti.L'art. 24 prevede che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali dimoltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo debbano presentare la denuncia diproduzione di tali materiali commercializzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione di tali denunce.L'art. 25 disciplina i controlli sui materiali Iniziali e di Base.L'art. 26 prevede il controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard.L'art. 27 prevede che sia ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze diproprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti peri territori di prelievo e di produzione.L'art. 28 disciplina i cosiddetti campi sostitutivi. In particolare, nel caso di eliminazione di un campo di piante madriper il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione dipiante infestate da Organismi nocivi di quarantena e Organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Serviziofitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materialevivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo.

 

Capo IV: Commercializzazione (artt. 29-33)

L'art. 29 prevede le condizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.L'art. 30 disciplina l'autorizzazione alla commercializzazione.L'art. 31 detta ulteriori condizioni per l'immissione in commercio. In particolare, il Ministero, con proprio decreto,definisce le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli, per verificare la rispondenza dei materiali dimoltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente provvedimento.L'art. 32 disciplina l'etichetta ufficiale. In particolare, gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazionesono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichettaufficiale conforme all'allegato X. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali dimoltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazionecertificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di unacategoria soggetta a requisiti ridotti.L'art. 33 reca norme sulla tracciabilità. Si dispone, in particolare, che gli operatori professionali autorizzatidispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi ditracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. Laditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propriastampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

 

Capo V: Sanzioni amministrative e norme finanziarie (artt. 34-35)

L'art. 34 reca le sanzioni (amministrative, di regola pecuniarie).La relazione illustrativa del provvedimento rileva che l'articolo in esame consiste in una nuovaformulazione degli articoli 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164 (contestualmente abrogato dall'art. 39 del presente schema di decreto), opportunamente integratocon nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cuial presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazionesull'identità varetale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vitecommercializzati.Si prevede, in particolare che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui alpresente provvedimento, e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le seguenti sanzioniamministrative:a) chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senzala registrazione al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali), di cui all'art. 8, è punito con la sanzioneamministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;b) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati, è punitocon la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;c) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite che non soddisfano più le condizionirichieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione, è punito con la sanzione amministrativa consistentenel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;d) il costitutore o il soggetto incaricato della conservazione in purezza in caso di mancato adempimento degliobblighi inerenti il mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, è punito con una sanzione amministrativaconsistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;e) Il responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediantele registrazioni, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 aeuro 3.000;f) il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni perverifiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con una sanzioneamministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;g) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati comeappartenenti alle categorie di cui all'art. 23, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento diuna somma da euro 4.000 a euro 24.000;h) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti alcontrollo prescritto ai sensi degli articoli 25 e 26 per la categoria nella quale essi risultano è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;i) chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 21, 25 e 26 da parte del personale incaricato,durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e lerelative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di unasomma da euro 3.000 a euro 18.000;l) l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la previstadenuncia è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro12.000;m) chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione, èpunito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;n) chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione dellavite, di cui all'art. 24, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro1.000 a euro 6.000;o) chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione, è punito con unasanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;p) l'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un camposostitutivo, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro3.000;q) chiunque movimenta tra Regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza laprevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, è punito con una sanzione amministrativaconsistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000;r) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite nonrispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'art. 29, comma 1, è punito con una amministrativaconsistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;s) chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampi etichette ufficiali senza l'autorizzazione, èpunito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000;t) chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto nonmantenga separati ed identificati secondo le varietà i lotti di materiali di moltiplicazione della vite, è punito con lasanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;u) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gliimballaggi, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 aeuro 24.000;v) chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite inconfezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, è punitocon la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;z) chiunque viola le norme relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione geneticamente modificati,è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000;aa) chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichettadi certificazione ufficiale, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma daeuro 4.000 a euro 24.000;bb) chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previstedal'art. 32, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro6.000 ed il sequestro del materiale;cc) la ditta che, ai sensi dell'art. 33, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi ditracciabilità, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 aeuro 18.000;dd) chiunque viola due o più disposizioni previste dall'articolo 34 in commento, è punito con una sanzioneamministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate.Il MIPAAF e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogarele sanzioni. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sonodefinite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo dibilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazionedelle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento(UE) 2016/2031.L'art. 35 regola le tariffe. Si prevede, in particolare, che gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 15,17, 21, 25, 26 e 32 siano a carico dei soggetti interessati. Alla copertura dei predetti oneri, si provvedemediante tariffe da determinarsi con decretodel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestalidi concerto con il Ministro del'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente schema di decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di coperturadel costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del predettodecreto, alle attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per lepolitiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.

 

Capo VI: Norme transitorie e finali (artt. 36-39)

L'art. 36 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza. E' quindi previsto che, In relazione a quanto dispostodall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente schema di decretoriguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle provinceautonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, eperdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principifondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.Si ricorda, al riguardo, che il citato quinto comma dell'art. 117 della Carta costituzionale prevede che le Regionie le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni direttealla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordiinternazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Si ricorda, altresì, che il terzocomma dell'art. 117 della medesima Carta costituzionale (anch'esso citato dalla disposizione in commento)indica le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni - tra le quali vi sono la tutela della salute el'alimentazione - prevedendo che in tali materie spetti alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per ladeterminazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.L'art. 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento inesame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazionipubbliche provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.L'art. 38 reca le disposizioni transitorie. Si prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativiprevisti dal presente schema decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non incontrasto con lo stesso (comma 1).Al riguardo, si osserva che tale formulazione dell'art. 38, comma 1, appare generica, ed andrebbe quindiintegrata con la puntuale indicazione dei singoli provvedimenti attuativi cui si fa riferimento. Da unaricognizione del testo in esame, si può far riferimento - in particolare - ai decreti del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali previsti all'art. 5, all'art. 9, all'art. 15, all'art. 19, all'art. 22 e all'art. 24; alprovvedimento del MIPAAF, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 8; al decreto delMIPAAF di cui all'art. 31; al provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cuiall'art. 34, comma 28 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, previsto all'art. 35.Si prevede, inoltre, che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite giàautorizzato alla data di pubblicazione del presente schema di decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezionead esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 22 (comma 2).L'art. 39, infine, dispone le abrogazioni. Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presenteschema di decreto, siano abrogati i seguenti provvedimenti:a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 - Norme sulle produzioni e sulcommercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 - Norme regolamentari per l'applicazionedel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 - Attuazione delle direttive (CEE) n.71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relativealla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; d) legge 19 dicembre 1984, n. 865 - Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 chemodifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed alcommercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; e) decreto ministeriale 18 aprile 1989 - Personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazionevegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionariincaricati al controllo medesimo; f) decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 - Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichettaper i materiali di moltiplicazione della vite; g) decreto ministeriale 30 agosto 1996 - Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e allacertificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite; h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 - Regolamento recante modificazioni aldecreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commerciodei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; i) decreto ministeriale 24 giugno 1997 - Norme di produzione e commercializzazione di materiali dimoltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto; l) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali divarietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite; m) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali dimoltiplicazione di varietà portinnesto della vite; n) decreto ministeriale 30 maggio 2001 - Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme diproduzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di vitiportinnesto; o) decreto ministeriale 6 ottobre 2004 - Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame dellevarietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite; p) decreto ministeriale 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazionevegetativa della vite; q) decreto ministeriale 7 luglio 2006 - Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa allacommercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; r) decreto ministeriale 24 giugno 2008 - Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite; s) decreto 13 dicembre 2011 - Campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, aisensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.Relazioni e pareri allegatiIl presente schema di decreto legislativo è corredato di relazione illustrativa, di relazione tecnicapositivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e di diversi allegati.

Fonte Camera dei Deputati Documentazione Parlamentare

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