lunedì 7 dicembre 2020

Puglia: si è costituito il Comitato Regionale “No Xylella – Sì Produttività”

 

Gli obiettivi sono ben chiari, mettere in campo tutte le ricerche scientifiche accreditate al fine di ottenere un cambio di passo, metodo e risultato nel contrasto all’avanzamento della Xylella fastidiosa pauca ST 53, che risulti efficace nel tempo, sostenibile per il territorio e per le imprese. A tutela dell’ambiente, del paesaggio, della sua attrattività, quindi di tutti gli “stakeholders” che ne derivano, interessi diffusi che fanno della pianta di olivo plurisecolare un bene collettivo, che va oltre la proprietà privata, ma che è curato e custodito, per il tramite di una coltivazione sempre meno redditizia, da un solo portatore d’interesse e di croce, l’Olivicoltore. A questo si aggiunge un contesto che cambia nel percorrere la Piana degli Olivi Monumentali, da Serranova di Carovigno a Polignano a Mare, passando per Fasano e Monopoli, zona infetta, contenimento, cuscinetto ed indenne da Xylella in cui, in questi ultimi giorni, sono stati individuati ulteriori focolai puntiformi e diffusi anche numericamente importanti. Il territorio diventa sempre più abitato e coltivato, con consociazioni e promiscuità tra olivo, frutticole, orticole, cerealicole, foraggiere e pascolo. Siamo inoltre, nella massima incidenza di presenza di coltura protette in cui spicca l’indirizzo vivaistico e nondimeno di produzioni olivicole intensive e nondimeno di attività frantoiane. Il territorio è altresì ricco di aree non coltivate su cui insiste prevalentemente la Macchia Mediterranea. Gli ultimi focolai di Xylella rinvenuti nei comuni del sud/est e dell’arco ionico, sono in prossimità delle Murge e del nord barese, aree su cui insistono le coltivazioni di olivo, ciliegio, mandorlo e agrumi ed altre drupacee, molto importanti per la Puglia e di rilevanza nazionale.

Dalla ultima deliberazione di Giunta Regionale n° 940 del 13 giugno  2017, che prevede indennizzi e costi di abbattimento per le piante infette, il contesto è cambiato, il valore patrimoniale e delle produzioni di olive è cresciuto considerevolmente el prezzo della legna da ardere è precipitato con un mercato al collasso. Considerato inoltre, che la presenza contestuale di frutteti e orticole, sono contesti produttivi in cui l’estirpazione delle piante infette e di quelle nel raggio di 50 mt ove prevista, comporta dei danni ingenti alle colture consociate e promiscue, non previste dalla suddetta DGR.

Le piante di olivo monumentale, presenti nel raggio di 50 mt delle piante infette, nelle zone cuscinetto e indenne, in deroga alla lotta ordinaria alla fitopatia, non verranno abbattute e stando alla storia recente, risulteranno infette nei mesi a seguire, quindi le coltivazioni verranno “squarciate” a cadenza regolare, per essere poi distrutte o deprezzate e nei mesi successivi genereranno incertezza per l’imprenditore che inevitabilmente sarà costretto a non coltivare più, con un danno considerevole e non sostenibile sotto il profilo socio/economico. Nessun risarcimento danni è previsto dalla Delibera Regionale n° 940 2017 in tal senso.   

E’ necessario rivedere l’effettiva applicabilità, in presenza di fitopatie da quarantena come la Xylella, dei vincoli per le piante monumentali di olivo, previsti della LEGGE 14 febbraio 1951, n. 144 e della L.R.  Puglia 14/2007.

Un altro aspetto di fondamentale importanza, è quello della coltivazione di Olivi, Ciliegi e Mandorli, è necessario interagire con gli enti di ricerca sulla resistenza delle Cv per tutte le specie frutticole sensibili al batterio, al fine di garantire la continuità produttività dei comparti nei diversi contesti territoriali.

 

Proposta di modifica ed integrazione normativa in forma concettuale e sintetica

 

AZIONI DI CARATTERE GENERALE:

  1. Potenziare e riorganizzare le strutture pubbliche preposte alla programmazione e attuazione delle norme per le attività di contrasto alla fitopatia (Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario, ARIF, etc.);
  2. Riorganizzare le attività obbligatorie da attuare nelle diverse zone delimitate:
  3. L’attuale zona di contenimento deve essere sottoposta alle norme di eradicazione dell’organismo specificato;
  4. Le attuali norme di contenimento, dovranno essere applicate su di una ulteriore zona individuata nella zona infetta ed estesa per 10 km, di seguito denominata “ex. contenimento”;
  5. Nelle zone cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, il monitoraggio del batterio deve essere fatto con maglie 100x100 mt anche su tutte le piante specificate (Regolamento di Esecuzione UE n° 1201 agosto 2020) anche se asintomatiche;
  6. Nelle zone cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, le coltivazioni in regime di agricoltura biologica devono essere riportate obbligatoriamente alla fase di periodo di conversione, ricalcolandolo dalla data del primo trattamento, al fine che l’azienda esegua i trattamenti fitosanitari obbligatori efficaci contro i vettori, senza perdere gli aiuti previsti dal regime di agricoltura biologica, come previsto dal Decreto Ministeriale 5 ottobre 2018 art. 6;
  7. Gli obblighi derivanti dalle norme di lotta obbligatoria di contrasto alla Xylella fastidiosa, devono essere sottoposti al regime di condizionalità, come già previsto per le norme veterinarie in campo zootecnico;
  8. I disciplinari relativi alla “lotta integrata” a livello ministeriale e regionale devono essere aggiornati con la lotta obbligatoria ai vettori della Xylella;
  9. I Comuni ricadenti nelle zone delimitate a cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, devono essere costretti ad emanare apposite ordinanze per l’attuazione delle misure obbligatorie di lotta al batterio, oltre a prevedere ulteriori integrazioni di attività necessarie in base alle peculiarità del territorio comunale, così come avviene per la normativa regionale antincendio;
  10. I comuni ricadenti nelle zone delimitate a cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, devono svolgere in maniera preventiva ai calendari di lotta obbligatoria ed a livello capillare su tutto il territorio comunale, attività di comunicazione istituzionale, finalizzata alla informazione, divulgazione e sensibilizzazione alla problematica Xylella fastidiosa, anche attraverso il supporto degli enti preposti quali l’Osservatorio Fitosanitario Regionale ed enti scientifici riconosciuti;
  11. I comuni ricadenti nelle zone delimitate a cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, devono provvedere ad attuare le azioni obbligatorie di sfalcio ed aratura sul territorio comunale di cigli stradali ed aree a verde, finalizzate ad abbattere la popolazione degli stadi giovanili dei vettori della fitopatia;
  12. Per le attività riportate nei precedenti 6, 7, 8, per i comuni deve essere previsto un contributo economico vincolato per Ha;
  13. La Regione Puglia deve adottare un dettagliato programma istituzionale informativo e divulgativo rivolto alle amministrazioni locali, alle associazioni dei produttori, agli agricoltori, e nondimeno ai singoli cittadini, al fine di informare in modo dettagliato sugli obblighi ed i comportamenti che tutti devono adottare per ridurre ed auspicabilmente bloccare l’avanzamento dell’infezione;
  14. È necessario prevedere un contributo per le aziende apistiche, ubicate nelle zone delimitate a cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, per la copertura delle spese necessarie al trasferimento degli alveari, nel periodo degli interventi fitosanitari contro i vettori della Xylella, in zone indenne vocate ed a basso utilizzo di Prodotti Fitosanitari;
  15. Prevedere aiuti per la pratica del reinnesto su piante di olivo monumentale con varietà resisti, come intervento di carattere ambientale, paesaggistico e storico, al fine di salvare zone di pregio della olivicoltura pugliese e non di meno la singola pianta, a dimora in contesti di valore storico, monumentale e paesaggistico,  concedendo a tutti la possibilità di beneficiare dell’aiuto, provvedendo a seguito dell’adesione alla misura a cartellinare tutte le piante innestate ed a geolocalizzarle, per inserirle in un nuovo elenco regionale, in modo da condizionare l’aiuto per gli anni a seguire con le attività obbligatorie di seguito elencate:
  16. Potatura dei polloni e succhioni di ricaccio sul fusto monumentale, cadenzata in maniera preventiva alla pericolosità degli insetti vettori;
  17. Interventi con trattamenti fitosanitari in epoca utile al controllo dell’attacco degli insetti vettori con le sostanze attive ed i formulati consentiti.
  18.  Occorre prevedere un congruo contributo economico per i proprietari o conduttori delle superfici su cui è prevista la lotta obbligatoria;
  19. MISURE AGRONOMICHE

  20. Nelle zone delimitate a cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, nel periodo primaverile ed entro il 30 aprile, è necessario effettuare le arature su tutte le superfici coltivate al fine di eliminare completamente la vegetazione erbacea spontanea, quindi anche sulle superfici condotte con la pratica della trinciatura, in quanto, dalle ultime ricerche pubblicate, tale pratica, non è efficace ad abbattere la popolazione dei vettori allo stadio giovanile. Nei casi in cui, per motivi di eccessiva pendenza e/o emergenza rocciosa, sono impraticabili le arature, si deve procedere con il diserbo chimico, diversamente deve essere autorizzato l’utilizzo di trattamenti insetticidi alle superfici inerbite nelle coltivazioni e sulle superfici non arabili;

  21. Il controllo del territorio, finalizzato alla effettiva realizzazione delle attività previste al punto precedente, deve essere realizzato dalla Regione Puglia mediante un rilievo aerofotogrammetrico atto ad individuare le superfici sulle quali non sono state applicate le azioni obbligatorie;

  22.  Occorre prevedere un congruo contributo economico per i proprietari o conduttori delle superfici su cui è prevista la lotta obbligatoria;

  23.  MISURE FITOIATRICHE

  24. È necessario estendere le registrazioni dei prodotti fitosanitari efficaci contro i vettori della Xylella fastidiosa, su tutte le piante ospiti coltivate ed ornamentali con molecole appositamente registrate in etichetta per pianta e parassita come già è stato fatto per l’olivo;

  25. A seguito di specifico monitoraggio dei vettori della Xylella, è necessario integrare la norma, al fine di consentire uno specifico trattamento fitosanitario contro gli stadi giovanile dei vettori, in modo da abbattere la popolazione sulle superfici, sulle quali per diversi fattori non si può procedere con arature o diserbo (cigli stradali, cunette, canali zone non arabili, etc.);

  26. Al fine di salvaguardare le piante non infette, monumentali e di interesse storico, che non vengono estirpate nei piani di eradicazione del batterio, presenti nel raggio dei 50 m da quelle infette, occorre attuare un protocollo per un buffer di 300 m, prevedendo quanto segue:
  27. uno specifico monitoraggio dei vettori così da intervenire tempestivamente ed in maniera mirata con prodotti fitosanitari specifici al fine di abbattere la più alta percentuale della popolazione degli stessi;
  28. un sistema per evitare che mezzi agricoli e non, animali e persone, possano involontariamente trasportare i vettori infetti;
  29.  

    ULTERIORI OBBLIGHI

  30. Nelle zone delimitate cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, per i giardini ed aree private ad esempio giardini di pertinenza a ville ed aziende, aree non coltivate in prossimità delle masserie e centri aziendali agricoli, etc., la Regione, deve realizzare uno specifico piano di contenimento ed eradicazione dell’organismo specificato, compatibile con le esigenze abitative;

  31. Sulle superfici con presenza di piante infette e/o di focolai in fase di eradicazione, nelle zone cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, occorre vietare il pascolo per gli animali di allevamento nel periodo indicativo dal 15 aprile al 15 novembre e meglio comunicato dall’osservatorio fitosanitario regionale a seguito del monitoraggio degli insetti vettori;

  32. Su tutte le strade pubbliche (statali, provinciali e comunali), il limite di passaggio da una zona all’altra, deve essere indicato con apposite segnaletiche e bacheche informative sulle quali devono essere riportati puntualmente gli obblighi e le precauzioni da adottare nelle specifiche zone;

  33. Il transito dei mezzi lenti ed in particolare di quelli agricoli, tra la zona infetta e la zona cuscinetto, deve essere regolamentato al fine di evitare che inconsapevolmente vengano trasportati insetti vettori infetti;

  34. Nelle zone delimitate cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, la Regione deve prevedere ed attuare direttamente (Arif e/o ditte appaltatrici), un programma di lotta fitosanitaria capillare su tutte le piante ospiti e nel buffer di 100 mt delle stesse, mediante l’impiego di atomizzatori civili, agricoli e di mezzi aerei (droni, piccoli aerei, elicotteri, etc.). Escluse le aree naturali ed i boschi.

  35. Nelle zone delimitate, contenimento ed ex contenimento, su tutte le aree pubbliche (banchine stradali, aree demaniali, giardini, zone verdi etc.) appartenenti ai vari enti, la Regione tramite (Arif e/o ditte appaltatrici) deve provvedere a seguito del monitoraggio dei vettori ad effettuare uno specifico trattamento fitosanitario efficace contro gli stadi giovanili del vettore;

  36. Nelle zone delimitate cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, per le aree pubbliche appartenenti ai vari enti (banchine stradali, aree demaniali, giardini, zone a verde, etc.), la Regione deve direttamente (Arif e/o ditte appaltatrici) attuare e realizzare le attività di eradicazione e contenimento del batterio;

  37. Nelle zone delimitate cuscinetto, contenimento ed ex contenimento, per le superfici coltivate a colture erbacee eduli (ortive, foraggere e da granella), la Regione deve realizzare ed attuare uno specifico piano di gestione di pratiche agronomiche e fitosanitarie, da far realizzare alle aziende agricole, al fine di salvaguardare le produzioni eduli ed abbattere le popolazioni dei vettori

 

INDENNIZZI per i danni causati dalle estirpazioni obbligatorie

  • E’ necessario rivedere a rialzo il risarcimento dei danni previsti per le piante di olivo estirpate;
  • Occorre prevedere congrui indennizzi per le altre colture e/o piante oggetto di abbattimenti e di eventuali altri danni arrecati alle strutture;
  • Occorre prevedere congrui indennizzi per le piante di colture consociate e promiscue che vengono distrutte durante le operazioni di estirpo delle piante specificate.
  • Occorre prevedere congrui indennizzi per gli agricoltori professionali, le cui aziende ricadono nelle zone contenimento ed ex contenimento, che oltre a perdere le piante delle tre colture principali olivo, mandorlo e ciliegio non possono nemmeno reimpiantare quelle di varietà resistenti di olivo.

 

Proiezione con somme indicative di contributo

 

Contributo ai proprietari o conduttori 100,00 €/Ha

La superfice stimata per le 3 zone (cuscinetto, contenimento e contenimento2) e pari a circa 175000 Ha esclusi i boschi e le aree urbane

17.500.000,00 €

Contributo ai comuni 12,00 €/Ha

La superfice stimata per le 3 zone (cuscinetto, contenimento e contenimento2) e pari a circa 175000 Ha esclusi i boschi e le aree urbane

3.500.000,00 €

Attività che deve svolgere direttamente la regione o chi per essa

Sulle 3 aree cuscinetto, contenimento e contenimento2

30.000.000,00

Indennizzi per i danni dovuti alle attività di eradicazione

Sulle 3 aree cuscinetto, contenimento e contenimento2.

20.000.000,00

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