mercoledì 2 luglio 2014

Identikit dell'agricoltore attivo

La Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 ha adottato le decisioni sulla Pac 2014-2020, tra cui quelle sull'agricoltore attivo, una scelta molto importante e attesa dai beneficiari della Pac. L'introduzione del concetto di “agricoltore attivo” nella nuova Pac ha lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti e di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività (active farmers), escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l'agricoltura è una parte insignificante della propria attività economica.
La definizione di agricoltore attivo si applica sia ai pagamenti diretti che a molte misure del Psr; inoltre, l'assegnazione dei nuovi titoli e il trasferimento dei titoli possono avvenire unicamente a favore di un agricoltore attivo.
Il dibattito sull'agricoltore attivo è stato molto acceso e contrastato e ha visto uno scontro tra due posizioni:
1) i sostenitori di una selezione forte dei beneficiari della Pac, in modo da concentrare il sostegno nelle mani degli agricoltori che si occupano principalmente di attività agricola;
2) i sostenitori di una selezione debole, per favorire la presenza di un elevato numero di soggetti nel settore agricolo.
Alla fine, è scaturito un compromesso che va nella direzione di una selezione sostanzialmente debole.
L'Italia doveva adottare tre decisioni:
- la lista nera;
- la soglia di non applicazione;
- i requisiti dell'agricoltore attivo.
La lista nera
Il Reg. 1307/2013 (art. 9) prevede l'esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a una lista nera (black list) ovvero che gestiscono:
- aeroporti;
- servizi ferroviari;
- impianti idrici;
- servizi immobiliari, terreni sportivi;
- aree ricreative permanenti.
Gli Stati membri possono ampliare la black list. A tal fine, le scelte dell'Italia hanno previsto l'allargamento della lista nera ad altre quattro categorie di soggetti:
- persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
- persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);
- società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;
- Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.
L'esclusione di questi soggetti è mitigata dalla possibilità di considerare “agricoltori attivi” le loro società partecipate.
Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede che una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:
a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola è considerata “agricoltore attivo”.

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