giovedì 30 agosto 2018

Dlgs 231/01, i reati delle imprese agricole


L'art. 25 sexies del dlgs. 231/01 tratta degli abusi di mercato (market abuse), ossia dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

L'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel primo punto.

La manipolazione del mercato si realizza quando chiunque, tramite mezzi di informazione compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, oppure pone in essere:
operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'art. 187 bis e ss. del TU della finanza introduce un sistema a "doppio binario" in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di abusi di mercato si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, nel caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un illecito amministrativo.
Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o vantaggio di una società, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.


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Fonte: 231Academy



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