venerdì 15 febbraio 2019

Ecco le prossime scadenze fiscali per le partite Iva: Spesometro e liquidazioni trimestrali


Tra le prossime imminenti scadenze fiscali rilevanti per le partite Iva, si segnala la comunicazione delle Liquidazioni trimestrali relative al quarto trimestre 2018  e lo Spesometro 2° semestre 2018.

Comunicazione liquidazione Iva 4° trimestre 2018

La presentazione della comunicazione relativa alle liquidazioni trimestrali va effettuata telematicamente, l’invio deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”.

L’obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, grava sui soggetti passivi Iva (imprese individuali, società di persone, di capitali, ecc.).

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva:

non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
In caso di più attività in contabilità separata (ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972), i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Comunicazione dati fatture “Spesometro” 2° semestre 2018

La trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute (spesometro) è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, successivamente con il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, sono state introdotte semplificazioni dell’adempimento.

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente.

Relativamente ai dati da trasmettere con lo spesometro, il D.L. 148/2017 ha semplificato le informazioni da inviare telematicamente seguendo le indicazioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.

Per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute da trasmettere i contribuenti possono optare per l’invio di un numero inferiore di informazioni limitate a:

partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
data e numero della fattura;
base imponibile;
aliquota applicata;
tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Ricordiamo che a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro tutti i produttori agricoli in regime di esonero IVA disposizione che viene prevista dal decreto dignità.

Sono, comunque, esonerati dall’obbligo di invio dello spesometro:

i contribuenti nel regime forfettario;
i contribuenti minimi;
la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
Si comunica infine, che con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica scompare l’obbligo dello Spesometro dall’anno 2019.

Comunicazione “Esterometro” per le operazioni con soggetti esteri

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
È possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

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