giovedì 31 ottobre 2013

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2013 il decreto 14 ottobre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di Dop, Igp e Stg.

Disciplinare di produzione

Il Decreto individua il Disciplinare di produzione per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette.

Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (Dop) o di un'indicazione geografica protetta (Igp) un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

1) il nome da proteggere come Dop o Igp, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

2) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto;

3) la definizione della zona geografica delimitata;

4)gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica delimitata;

5)la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando e' richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche;

6) gli elementi che stabiliscono: per le Dop, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

7) il nome e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;

8) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della Dop o Igp.

Soggetti legittimati

I soggetti legittimata a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal predetto disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.


Molto importante la disposizione della protezione ex officio (art. 16) la quale obbliga lo Stato ad intervenire in ogni luogo qualora la denominazione subisca alterazioni od un uso scorretto.

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