venerdì 5 luglio 2019

Alle società agricole spettano le agevolazioni Imu


L’articolo 16-ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) pone la parola fine a una lunga disputa in materia di agevolazioni Imu per le società agricole.
Si tratta di una questione che ha impegnato la giurisprudenza per lungo tempo e, alla fine, ha richiesto un intervento del legislatore che tuttavia, dopo una rilettura delle norme interessate e alla luce del consolidamento di un certo orientamento giurisprudenziale, è sembrato anche superfluo.
Occorre ricordare che, vigente l’Ici, disciplinata dal D.Lgs. 504/1992, le agevolazioni in materia di agricolturaerano concentrate in due norme:
          l’articolo 2, che considerava non fabbricabili le aree coltivate;
          l’articolo 9 che prevedeva delle riduzioni del carico fiscale sui terreni agricoli;
Entrambe le agevolazioni erano destinate a una ben precisa platea di soggetti: i coltivatori diretti imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e che conducono direttamente i terreni medesimi. Dal tenore letterale della norma, era chiaro che essa dovesse trovare applicazione soltanto nei confronti degli agricoltori persone fisiche.
Con l’introduzione dell’Imu, l’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, ha precisato che:
“I soggetti richiamati nell’articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. 504/92, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 e ss.mm., iscritti nella previdenza agricola”.
Contestualmente, al termine di un travagliato parto normativo, veniva anche ridisegnata la mappa delle agevolazioni riservate al mondo agricolo in materia di Imu; in particolare, la Legge di Stabilità 2016, esentava dal pagamento delle imposte i terreni ubicati in luoghi ben individuati e, in ogni caso, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Con questa disposizione, il legislatore di fatto escludeva dall’assoggettamento a imposta la gran parte dei terreni agricoli, a prescindere dal soggetto possessore.
Restava però l’interesse sulla cosiddetta “finzione di inedificabilità” di cui potevano continuare a beneficiare soltanto i terreni, ancorché edificabili, ma posseduti e condotti da “coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004”.
Era evidente che, con il passaggio dall’Ici all’Imu, il legislatore aveva voluto allinearsi alle nuove normative sui soggetti operanti in agricoltura.
Il richiamo all’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, pertanto, non poteva che ricomprendere anche le società agricole, purché qualificate da un soggetto (amministratore o socio, secondo le prescrizioni normative) a sua volta iscritto nella gestione previdenziale.
Nonostante l’evidenza, molti Comuni, in modo del tutto arbitrario, negavano l’agevolazione agli imprenditori agricoli in forma societaria, mal interpretando una normativa che sembrava inequivocabile, come confermato sia dallo stesso Mef nelle risoluzioni 20535/2016 e 1/2018, sia dalla giurisprudenza, in particolare dalla Cassazione 28062/2018 che correggeva in modo perentorio e definitivo errori evidenti commessi dai Collegi giudicanti di grado inferiore.
Evidentemente, la presenza di contenzioso pregresso sull’argomento e la tendenza di alcuni Comuni a perseverare nella propria posizione, ha indotto il legislatore a intervenire con una norma interpretativa che, a questo punto, dovrebbe tacitare ogni pretesa e azzerare le cause in essere.
Possono tuttavia ancora presentarsi alcune situazioni ambigue:
1.         nella risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018, il Mef ha precisato che “ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi ai sensi dell’articolo 1 comma 13 della L.208/2015, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti”. Sembrerebbe pertanto poter legittimamente fruire dell’agevolazione, la srl agricola qualificata da un soggetto pensionato, purché questi mantenga l’iscrizione nella previdenza agricola;
2.         nella risoluzione 20535/2016 del 23 maggio 2016, lo stesso Mef ha stabilito che le agevolazioni in questione “si applicano anche nel caso in cui i coltivatori diretti e Iap, persone fisiche iscritte nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente”. In questo caso può essere invocata l’applicazione dell’articolo 3 D.Lgs. 228/2001 che estende ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, se Cd o Iap, le agevolazioni tributariestabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.
Autore: Alberto Rocchi e Massimo Bagnoli
Fonte:  Euroconfercnce News




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