La Cassazione si è pronunciata su un caso di riscatto del
diritto di prelazione. La ricorrente esclusa dalla prelazione, tra le altre
cose lamentava il fatto che nella comunicazione del promittente venditore non
era stato evidenziato il promittente acquirente, individuato quale “persona da
nominare”. La Corte ha respinto le ragioni della ricorrente in quanto la
stessa, seppure aveva comunicato nei termini la volontà di acquistare il fondo
posto in vendita, aveva però invitato i promittenti venditori alla stipula del
contratto ben oltre un anno dalla formalizzazione di tale volontà.
Il superamento del termine di un anno è stato ritenuto
sufficiente dai giudici della Suprema Corte per respingere le doglianze della
ricorrente. I giudici però sono andati anche oltre, affermando che il nome
dell’acquirente, in aggiunta al prezzo di vendita ed alle altre disposizioni
pattuite tra le parti promittenti, compresa la clausola per l’eventuale
prelazione, deve essere comunicato solo all’eventuale affittuario del fondo posto
in vendita. Quest’ultimo deve essere informato del soggetto che, nell’eventuale
perfezionamento del contratto, sarà la sua controparte per la residua durata
del contratto di affitto e per eventuali proroghe.
Non identico interesse ha il proprietario coltivatore
diretto del fondo confinante, dato che non subentrerebbe in alcun rapporto
giuridico con il promittente nuovo proprietario del fondo. La comunicazione
della proposta di cessione del fondo confinante senza l’indicazione del nome
del promittente acquirente si deve pertanto ritenere valida.
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