Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce
il diritto a percepire la disoccupazione agricola a sostegno degli operai
agricoli assunti a tempo indeterminato e licenziati a fine anno, avendo
lavorato anche per più di 270 giornate. Prima di questa importantissima
sentenza l’Inps non riconosceva alcun tipo di disoccupazione agli OTI: per
l’indennità di disoccupazione ordinaria non rispettavano il requisito previsto,
in quanto il biennio antecedente il licenziamento era coperto da contribuzione
agricola; per l’indennità di disoccupazione agricola non c’era il requisito non
potendo avere giornate da indennizzare.
Alla luce di tutto ciò, da adesso anche gli OTI licenziati a
fine anno con
270 o più giornate accreditate, hanno diritto all’indennità
di disoccupazione, che verrà erogata l’anno successivo a quello in cui è stata
prestata l’attività lavorativa.
Auspichiamo che a breve l’Inps recepisca i principi espressi
dalla Corte Costituzionale. Da quel momento gli interessati potranno presentare
tramite il Patronato INAC le domande al fine di ottenere l’indennità.
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