venerdì 20 marzo 2020

Decreto “Cura Italia”: misure per operai agricoli e chiarimenti a cura dell'Avvocato Gabriele Romagnuolo

Il DECRETO-LEGGE varato il 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, denominato in breve “cura italia”, ha previsto numerosi provvedimenti in materia previdenziale ed, in modo specifico, il titolo II (misure di sostegno per il lavoro) capo II (Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori) all’art. 30 ha istituito una indennità da destinare ai lavoratori del settore agricolo.
In particolare ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Pertanto, per ottenere il beneficio predetto, occorre soddisfare il requisito soggettivo della iscrizione negli elenchi anagrafici con il consequenziale riconoscimento della qualifica di OTD, ed il requisito oggettivo delle giornate lavorate nel 2019 pari a 50; l’indennità riconosciuta non costituisce reddito e, pertanto, non sarà soggetta a tassazione annuale ed ha un limite di spesa fissata in euro 396 milioni.
L’Inps, a breve, fornirà le istruzioni operative su come richiedere il beneficio riconosciuto nel decreto “cura italia” e sulle modalità telematiche per inviare le domande. Il consiglio per gli agricoltori è di verificare che il proprio estratto contributivo, in particolar modo riferito all’anno 2019, sia aggiornato e non vi siano anomalie pendenti.
Non è ancora chiarito se vi sia, contestualmente al riconoscimento di tale indennità, il riconoscimento di un periodo di contribuzione figurativa.
Infine l’art. 32 del decreto” cura italia” ha stabilito che il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020
Le misure analizzate hanno lo scopo di sostenere il reddito degli operai agricoli in questa fase economica e prorogare, altresì, le scadenze fissate per l’invio delle domande di disoccupazione agricola.
Si deve aggiungere che l’agricoltura, in questo preciso momento, non può e non deve fermarsi visto che parliamo di produzione di beni di prima necessità e queste sono le indicazioni fornite dal governo sin dai primi momenti di questa crisi sanitaria.
In tal senso tale misura contraddice l’indirizzo politico impresso dal Governo con i precedenti decreti. Ora, più che mai, il sistema agricolo italiano deve rispondere fattivamente all’appello fatto dal Presidente Conte .

Autore: Avvocato Gabriele Romagnuolo

Nessun commento:

Posta un commento