I soggetti passivi tenuti al
pagamento dell’Imu per i terreni agricoli ovvero di collina in comuni montani
in base alle disposizioni contenute nel dm 28 novembre 2014 nonché alla luce
del recente dl n. 4 del 24 gennaio 2015 devono versare l’Imu, eventualmente,
dovuta per l’anno 2014 in un’unica rata entro il 10 febbraio 2015.
Si ricorda che il dl n. 4 del 24
gennaio 2014 ha stabilito che l’esenzione Imu disciplinata dall’art. 7, 1°
comma, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992 torna applicabile:
--> ai terreni agricoli, nonché
a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat (si veda elenco
comuni italiani dal 1° gennaio 2015);
--> ai terreni agricoli, nonché
a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
Per l’individuazione dei terreni
montani esenti da Imu si deve fare riferimento all’elenco Istat prendendo a
riferimento la codifica data dall’Istat al suo territorio (colonna S), laddove
gli stessi sono individuati come:
--> totalmente montani (lettera
T);
--> parzialmente montani
(lettera P);
--> non montani (acronimo NM).
Conseguentemente:
i terreni agricoli e quelli non
coltivati situati in comuni montani (lettera T) sono sempre esenti dall’Imu,
indipendentemente dalla qualifica del soggetto che li possiede ovvero conduce;
quelli ubicati in comuni
parzialmente montani (lettera P) sono esenti solo se posseduti e condotti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola;quelli ubicati nei comuni non montani (acronimo NM) sono
invece sempre soggetti ad Imu, indipendentemente dalla qualifica del soggetto
che li possiede ovvero conduce.
Per l’anno 2014 è stata prevista
una clausola di salvaguardia, infatti, per tale anno non è comunque dovuta
l’Imu per quei terreni che erano considerati esenti in base a quanto previsto
dal dm 28 novembre 2014 e che sono invece imponibili per effetto dell’applicazione
delle nuove disposizioni introdotte dal DL n. 4/2015.
Ne consegue che per l’anno 2014, ad
esempio i terreni agricoli in Comuni classificati come non montani (codice
“NM”) che in base alle disposizioni contenute nel dl n. 4/2015 sarebbero assoggettati
all’Imu, rimangono comunque esenti dall’imposta ai sensi del dm 28 novembre
2014 nel caso in cui gli stessi siano ubicati in Comuni con altitudine
superiore a 600 metri.
Infine, si fa presente che per il
2014 il dl n. 4/2015 ha confermato l’esenzione per i terreni ad immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed
inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.
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