martedì 31 luglio 2018

Dlgs 231/01, i reati delle imprese agricole


Il Dl 138/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.). Tale Decreto legge è stato poi convertito dalla L. 148/2011, richiamato tra i reati presupposto dall'art. 25 quinquies dal Dlgs 39/2014 e successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 della L. 199/2016, a decorrere dal 4 novembre 2016.

La norma punisce due condotte differenti:
- Quella di reclutamento di manodopera destinata al lavoro presso terzi (c.d. caporalato).
- Quella di utilizzazione della manodopera di cui sopra.

In comune a entrambe le condotte vi sono l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e la condizione di sfruttamento degli stessi.

La condizione di sfruttamento dei lavoratori è così definita:
- Reiterata corresponsione di retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.
- Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Qualora i fatti siano commessi con violenza o minaccia è prevista un'aggravante.

Le attività aziendali maggiormente a rischio sono essenzialmente quelle relative a:
- selezione, assunzione e gestione del personale, soprattutto se stagionale ed addetto ad attività lavorative tipicamente esposte a rischi di sfruttamento illecito (lavori stagionali soprattutto nel settore agricolo,socialmente utili, ecc.);
- gestione di contratti di appalto e subappalto;
- erogazione apparente di servizi di trasporto, organizzazione viaggi, progetti formativi, introduzione al lavoro, ecc.

Fonte: 231Academy

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