giovedì 12 luglio 2018

Utilizzo di transpallet


Le Attrezzature da Lavoro sono disciplinate al Tit. III Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro” D.Lgs. n. 81/08. Ai sensi dell’art. 69, è definita Attrezzatura da Lavoro, “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Tra gli obblighi del Datore di Lavoro (art. 71), vi è “la messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere” (comma 1) e, garantire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori che utilizzino attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici” (comma 7). L’art. 73 comma 5) rimanda all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, che definisce la formazione e l’addestramento degli operatori, di cui all’art. 71 comma 7). Ai sensi dell’All. A punto 1.1 lett. e) dell’Accordo, sono definiti i “Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”, per i quali è prevista formazione e addestramento della durata di 12-16-20 ore (a secondo dell’attrezzatura). I transpallet (anche elettrici) non rientrano tra le attrezzature di cui All. VI dell’Accordo 22/02/2012, poiché pur permettendo all’operatore di sedersi a bordo, non vengono utilizzati per sollevare i carichi a determinate altezze, bensì permettono di sollevare i carichi solo di qualche cm da terra per poterli trasportare agevolmente. Tuttavia, il Datore di Lavoro è responsabile di fornire “sufficiente ed adeguata” informazione e formazione agli utilizzatori dei transpallet, circa le modalità di utilizzo e i rischi connessi.

Ing. Giuseppe Cacucci

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