Le aziende agricole che svolgono accanto all’attività
produttiva quella di commercializzazione di prodotti propri, ma anche
acquistati da altri imprenditori agricoli e che rispettano i requisiti previsti
dalla legge di Bilancio 2019, che ha ampliato il campo d’azione della
commercializzazione definita dalla Legge d’orientamento, continuano ad essere
assoggettati alla contribuzione agricola unificata. Lo precisa la circolare 76
dell’Inps che fornisce le istruzioni per la compilazione della Denuncia
aziendale. In particolare precisa che vanno compilati i quadri F, G, H , poiché
la vendita deve essere svolta dagli agricoltori che esercitano come attività
principale quella della produzione agricola.
Per quanto riguarda il campo relativo al fabbisogno
aziendale, nel quadro E del modello D.A., l’Inps evidenzia che nella
quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle
occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non sono ricomprese quelle
relative all’attività di vendita al dettaglio. Che vanno inserite nel campo
“NOTE” del modello D.A.
La circolare Inps ricorda che l’articolo 1 comma 700 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha dato il via libera alla vendita diretta
anche di prodotti agricoli non realizzati dalla propria azienda, ma da terzi ha
posto però due condizioni: che i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio
siano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e che il fatturato
derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda sia
prevalente rispetto al fatturato del totale dei prodotti acquistati da altri
imprenditori agricoli.
La prevalenza va riferita al fatturato e non alle quantità.
Solo se si rispettano tali requisiti non cambia il trattamento previdenziale.
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