La contribuzione a carico delle aziende agricole per la
manodopera occupata nel 2019 è fissata al 46,1365%. L'incremento, rispetto allo
scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs. n.146/97 (uno dei provvedimenti
sull'armonizzazione dei regimi previdenziali deciso dalla legge di riforma del
sistema pensionistico n.335/1995), il quale stabilisce che l'aliquota destinata
al fondo pensioni dovuta per gli operai agricoli aumenti annualmente, sino a
raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, di uno 0,70%:
0,50 a carico del dipendente e 0,20%, a carico dell'impresa. Considerato che
per i lavoratori è stata già raggiunta l'aliquota contributiva a loro carico
(8,84%), l'incremento di cui sopra riguarda solo la quota a carico del datore
di lavoro. L'aumento, in altre parole, è di 0,20%, per cui l'aliquota Ivs del
settore primario passa quindi dal 28,90, al 29,10%. di cui 20,26% a carico
azienda. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono
riportate nella circolare n. 37/2019, nella quale l'ente ricorda peraltro le
agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori svantaggiati.?
Minimale di retribuzione. Il limite minimo di retribuzione
giornaliera da valere per l'anno 2019, ai fini dell'imposizione dei contributi
dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato è pari a 43,35 euro.
Mentre per la quota di retribuzione mensile superiore a 3.929 euro, pari al
«tetto» pensionabile 2019 (47.143 euro annui), l'aliquota contributiva a carico
degli operai a tempo indeterminato va maggiorata di un punto. Va ricordato che
dal 1° gennaio 1998 tale aliquota è applicabile anche alle retribuzioni
eventualmente rientranti nelle quote eccedenti il predetto limite, percepite
dagli operai a tempo determinato, per i quali la contribuzione è calcolata
sulle retribuzioni effettive, in luogo del salario medio nazionale.?
Fonte: ItaliaOggi
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