Linee guida dell'INL per il contrasto al caporalato. Quando
si configurano intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Riepilogate le linee guida che gli ispettori del lavoro
dovranno seguire per contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura. In
particolare, l’INL con la Circolare numero 5 del 28 febbraio 2019 si sofferma
su Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e sugli elementi
costitutivi della fattispecie di reato di cui all’articolo 603-bis codice di
procedura civile. Inoltre, mette in chiaro le modalità di svolgimento
dell’attività investigativa, al fine di garantire una corretta acquisizione dei
relativi elementi di prova.
Il documento di prassi, inizia dalla distinzione tra:
- intermediazione illecita: che si configura qualora un
datore di lavoro assume manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori;
- e sfruttamento del lavoro: ossia chi assume o impiega
manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed
approfittando del loro stato di bisogno.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi
costitutivi
Sia l’intermediazione illecita che lo sfruttamento del
lavoro, hanno in comune l’approfittamento dello stato di bisogno dei
lavoratori.
Innanzitutto, l’approfittamento si realizza quando un
soggetto trae vantaggio sa una situazione di debolezza della vittima del reato.
Affinché si realizzi il reato è sufficiente che una parte abbia dello squilibrio
tra le prestazioni contrattuali.
Mentre per “stato di bisogno” s’intende una condizione anche
provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze
definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come
essenziali per chiunque. In altre parole, tali soggetti versano in una
condizione psicologica in cui non si ha la piena libertà di scelta.
Altro elemento costitutivo del reato è lo sfruttamento
lavorativo. A tal proposito, il documento di prassi cita alcuni indici dello
sfruttamento, alternativi tra di loro, al verificarsi dei quali dovrebbero
orientare gli ispettori nell’approfondire gli accertamenti. Gli indici sono:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai CCNL;
- reiterata violazione della normativa relativa all’orario
di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Contrasto al caporalato e attività investigativa
L’attività investigativa, in caso di intermediazione
illecita e sfruttamento lavorativo, deve essere svolta con i Magistrati delle
competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando. L’attività ha
lo scopo di ricostruire l’intera filiera e verificare se esistono elementi che
integrano il reato di cui all’art. 603-bis codice penale
Ma come inizia l’attività investigativa in caso di
intermediazione illecita? I passaggi da seguire sono i seguenti:
- identificazione dell’intermediario: si procede a una prima
identificazione dell’intermediario attraverso le banche dati a disposizione
(C.C.I.A.A. in particolare);
- identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con
l’intermediario: si procede, coinvolgendo i Carabinieri del Comando per la
tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso i quali il
personale è inviato e le modalità con cui ciò avviene;
- perquisizioni, sequestri e rilievi: successivamente
occorre procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro
di documentazione e dispositivi informatici. È possibile sequestrare anche la
c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore;
- Informazioni sui rapporti di lavoro: mediante l’ausilio
anche degli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, è possibile
acquisire elementi utili alla dimostrazione degli indici di sfruttamento;
- conclusioni delle indagini: infine, all’atto della
conclusione delle indagini, sarà necessario preservare da eventuali atti di
danneggiamento i beni aziendali.
INL, Circolare numero 5 del 28 febbraio 2019
Alleghiamo infine la Circolare numero 5 del 28 febbraio 2019
rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le linee guida al
contrasto del caporalato.
Circolare INL 5 del 28 febbraio 2019
Autore: Daniele Bonaddio
Fonte:
https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/contrasto-al-caporalato-linee-guida#ixzz5i2YgOOcO
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