Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue
sull'utilizzo del rame in agricoltura biologica sono arrivati anche i
chiarimenti sull'uso da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Nel
rispondere ad una richiesta della Regione Emilia Romagna, il Mipaaft ha fornito
alcune indicazioni specificando che allo stato attuale sono vigenti
contemporaneamente 2 limiti:
- Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n.
1981/2018;
- Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.
Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile
utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7
anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un
massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi
complessivamente il limite di 28 kg/ha.
Qualora le Regione o pubblica amministrazione abbiano
adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal
Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel
singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso
operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco
temporale di 7 anni.
Pertanto, in caso di deroga rilasciata dai medesimi enti,
l’operatore potrà utilizzare nell’anno in corso un quantitativo di rame,
tenendo conto che:
- non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5
anni come previsto dal Reg. 889/2008, in considerazione del rame già utilizzato
nel quadriennio precedente;
- il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere
scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l’anno
in corso).
Per esempio, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019,
qualora l’operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel
2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il
produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.
In conclusione, ai sensi della normativa vigente, si ritiene
tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno.
In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur
tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in
difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo
ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Per tale ragione, il Mipaaft
intende chiedere alla Commissione Ue l’eliminazione dall’allegato II del Reg.
CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, è
auspicabile che gli operatori siano orientati, per quanto possibile, al
rispetto del limite di 4 kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di
forti criticità. La nota ministeriale è conforme al parere della Commissione Ue
espresso nel corso della riunione del COP del 5-6 marzo scorsi a seguito di una
specifica richiesta di chiarimento presentata dalla delegazione italiana.
Fonte: Il Punto Coldiretti
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